1. Dopo l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
«Art. 100-bis. - 1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione del relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,